| |
|
|
Folmulari e norme per gli esami
|
 |
|
Per visionare tutti i moduli e per poterli scaricare cliccare su:
Allegato A
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica.
1 - malattie invalidanti
1. Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il
rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di
unità da diporto.
A . Affezioni cardiovascolari. La patente nautica non deve essere
rilasciata nè confermata ai soggetti colpiti da un’affezione
cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della
navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni
cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità
verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della
consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La
commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli
addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione
senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.
B. Diabete. La patente nautica non deve essere rilasciata, nè
convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari,
nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale
da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della
commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito
dell’esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture
pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a
soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni
summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non
pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la
navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non
deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano
bisogno di trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal
diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della
navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o
convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di
convalida sia espressamente certificata da parte della commissione
medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso. La patente nautica non deve essere nè
rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi
miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o
periferico; A giudizio della commissione medica locale e con sua
espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito
dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove
ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti
nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e
che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la
sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono
mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando
dell’unità e di condotta dell’apparato di propulsione, per il tipo di
unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni
di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due
anni. d) epilessia.
La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla
costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi
comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di
terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione
dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di
certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal
medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture
pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due
anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica
per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto
non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o
che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche. La patente nautica non deve essere rilasciata nè
convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto
dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul
sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale
grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della
navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà
valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza
specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale,
terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli
addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun
limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non
può essere superiore a due anni.
F. Sostanze psicoattive. La patente nautica non deve essere rilasciata
o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale
da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque
consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro
idoneità al comando e alla condotta dell’unità a garanzia della
sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia
passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver
valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell’interessato,
sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo
essersi eventualmente avvalsa della consulen- za di uno specialista
appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole
al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica
locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi
addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la
navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La
validità della patente non può essere superiore a due anni.
G. Malattie del sangue. La patente nautica non deve essere rilasciata
nè convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo
il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia
espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la
quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a
strutture pubbliche. H. Malattie dell’apparato urogenitale. La patente
nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che
soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente ai soggetti che
intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la
patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando
l’insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito di
trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve
essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della
patente non può essere superiore a due anni.
Paragrafo 2 - Efficienza
degli arti
1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica
coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o
funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del
comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche
o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da
menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire
con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di
quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente
abilita.
2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo
arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata
con l’adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l’arto
superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l’arto inferiore,
un soddisfacente funzionamento. L’efficienza della protesi deve essere
attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non
anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede
all’accertamento.
Paragrafo 3 - Requisiti visivi
1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è
necessario che l’interessato possegga campo visivo normale e senso
cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i
colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli
abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione
binoculare.
2. Per i soggetti monoculari, il visus nell’occhio residuo
non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la
visione notturna deve essere comprovata.
3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per
vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, corregibile
rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza
di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a
tre diottrie.
4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per
un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere
superiore a tre diottrie sia positive che negative.
5. Quando alle
lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo
della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto
soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per
solo vizio di astigmatismo, corregibile con lenti cilindriche positive
o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l’uso di dette
lenti deve essere tollerato ed efficace.
7. L’acutezza visiva può
essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, purchè
sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l’uso di
lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8
(recte 3.7).
9. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari
deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le
correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e
tollerate.
10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun
limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate
nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o
se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
11. Qualora
si scopra o si sospetti l’esistenza di una malattia in atto o pregressa
dell’apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o
sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico,
della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere,
da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi
non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo
della patente nautica.
12. Nel caso in cui la riduzione del visus o
degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell’apparato
visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica
locale la quale potrà indicare l’opportunità che la validità della
patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Paragrafo 4
- Requisiti uditivi
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle
patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi
combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non
meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione
della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.
|
|
|
|
|