L'Organizzazione Marittima internazionale (in inglese International Maritime Organization, IMO) è un'agenzia autonoma delle Nazione Unite
incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione
marittima internazionale, promuovere la progettazione e lo sviluppo del
trasporto marittimo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato.
La convenzione dell'IMO adottata dai paesi membri prevede degli
standars riguardanti le regole per prevenire gli abbordi in mare
(colreg), gli standard di costruzione e compartimentazione della nave,
nonche le dotazioni antincendio, impiantistiche , di sopravvivenza e
salvataggio SOLAS, la formazione e certificazione del personale marittimo STCW.
Inoltre, l'IMO definisce i protocolli per le indagine sugli incidenti
marittimi seguiti dalle autorità per la sicurezza del trasporto dei
paesi firmatari della convenzione sulla navigazione civile
internazionale.
La SOLAS, acronimo di Safety of Life at Sea è una convenzione internazionale dell' (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana a bordo.
Storia
Le origini di tale convenzione si rifanno al disastro del Titanic, avvenuto nella notte tra il 14-15 aprile 1912,
uno dei primi grandi incidenti marittimi, anche perché fu il primo ad
essere documentato dai media e quindi ad interessare grandi masse di
persone. Due anni dopo, esattamente nel 1914,
venne approvata la prima versione di tale convenzione, in realtà poche
pagine, ma che mostravano una volontà di porre sotto regolamentazione
ogni aspetto della vita di bordo che potesse comportare pericolo per la
vita umana: non solo i passeggeri, ma anche l'equipaggio. Successive modifiche furono apportate nel 1929, nel 1948 e nel 1960. e La versione del 17.6.1960 entrò in vigore il 26.5.1965 e fu il più grande atto di studio dell'IMO dopo la sua creazione; in
tale occasione le misure che vennero adottate palesarono la volontà di
una modernizzazione delle norme per restare al passo coi tempi, date le
nuove costruzioni e i nuovi sviluppi del mondo marittimo. L'intenzione
fu quella di mantenere la Convenzione aggiornata peiodicamente
attraverso una serie di emendamenti, ma di fatto tale idea si rivelò irrealizzabile, data la lentezza del processo.
Per far fronte a tali difficoltà, nel 1974
venne approvata una nuova versione della Convenzione, che riportava
molti degli emendamenti proposti fino a quel momento, usando la procedura del tacito accordo:
per accelerare i tempi, si dichiarò che i suddetti emendamenti
sarebbero entrati in vigore in una specifica data, a meno che una serie
di Paesi membri entro tale data non avessero opposto obiezione.
In seguito, in particolare nel 1988 fu presentato un emendamento che aggiornò il capitolo riguardante le radiocomunicazioni e sostituì il Codice Morse col GMDSS Code (Global Maritime Distress and Safety System) ed è applicata dal 1992.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196
"Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e
l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico
navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e dell'ambiente e della
tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Finalità
1. Scopo del presente decreto e' di istituire un sistema di monitoraggio del traffico
navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico,
di una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni
potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un
ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da
navi.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «strumenti internazionali pertinenti» i seguenti strumenti
internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore
al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:
1) «MARPOL»: la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;
2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;
3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle
navi;
4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in
alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi,
e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento
causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e
il salvataggio marittimo;
6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della sicurezza;
7) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci
pericolose;
8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni
delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni
delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
10) «Codice BC»: il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla
rinfusa di carichi solidi;
11) «Codice INF»: il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il
trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente
radioattive in fusti a bordo di navi;
12) «Risoluzione IMO A851 (20)»: la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione
Marittima Internazionale, avente per titolo «Principi generali dei sistemi di
rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida
per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive
e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
13) «Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente
per titolo «VDR»;
b) «armatore»: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di
gestione della nave;
c) «agente»: la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni
in nome dell'armatore della nave;
d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato con un
vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per
conto della quale e' stipulato il contratto;
e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del
Capitolo IX della SOLAS;
f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;
g) «merci pericolose»:
1) le merci classificate nel Codice IMDG;
2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;
3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;
4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;
5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari
conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
h) «merci inquinanti»:
1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;
2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;
3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;
i) «unità di carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un
veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna
stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;
l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che consentono di
stabilire, in caso di necessità, un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione,
l'autorità marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di
informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
m) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
n) «autorità marittima»: gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del
codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC)
individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali
autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i
Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004,
secondo la specifica funzione espletata e connessa alla caratteristica o tipologia
dell'intervento o del servizio fornito;
o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro
luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno
Stato membro per accogliere una nave in pericolo;
p) «servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)»: il servizio
finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico
marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano
nell'area coperta dal VTS;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di
identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;
r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno o più
corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il
rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico
a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie,
zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;
s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative
ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e
l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di
cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica
marinaresche;
t) «sinistro»: il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di
inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300
tonnellate, salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi
appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio
pubblico non commerciale;
b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto
di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle
attrezzature di bordo delle navi.
TITOLO II
RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALE
Art. 4.
Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale
comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto
1:
a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del
viaggio e' pari o superiore a 24 ore;
b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la
durata del viaggio e' inferiore a 24 ore;
c) se lo scalo di destinazione non e' noto o se lo stesso e' aggiornato nel
corso del viaggio, nel momento in cui e' acquisita 1'informazione di cambio della
destinazione.
2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che
trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di
cui all'articolo 13.
Art. 5.
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di
rapportazione navale
1. L'amministrazione provvede, avvalendosi se del caso della propria organizzazione
periferica e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, alla gestione
operativa di un sistema di monitoraggio e per la rapportazione navale obbligatoria
organizzato conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base alla
Convenzione SOLAS, capitolo V, Regola 11, prevedendo che i comandi delle navi forniscano
le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, comprese le informazioni
supplementari contemplate nella risoluzione IMO A.851 (20). L'obbligo di informazione deve
riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate nell'allegato I, parte 4.
2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o di una
proposta di modifica del sistema di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO
per la preventiva adozione, obbliga comunque l'Amministrazione ad indicare nella proposta
le informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 6.
Impiego dei sistemi di identificazione automatica
1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II,
punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di
identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite
dall'IMO.
2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in
funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la
protezione delle informazioni sulla navigazione.
3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque
portuali, e' soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle
preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.
Art. 7.
Impiego dei sistemi di rotte navali
1. L'autorità marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le
misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in
cui esiste un sistema di rapportazione navale, o in quelle individuate per garantire una
maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, adottato dall'IMO in base alla
convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, impiegano detti sistemi in conformità alle
linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.
2. L'autorità marittima, nel caso in cui e' instaurato un sistema di rotte navali non
adottato dall'IMO, si uniforma, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri
elaborati dall'IMO e diffonde tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei
predetti sistemi di rotte navali.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 8.
Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte
delle navi
1. L'autorità marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le
misure necessarie e appropriate per assicurare che:
a) le navi che entrano in una zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi
partecipino e ne rispettino le regole;
b) le navi nazionali che entrano in una zona al di fuori delle acque
territoriali ove esiste un VTS, gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole;
c) le navi battenti bandiera di un Paese terzo e non dirette verso un porto
nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali, ove esiste un
VTS, si attengano, per quanto possibile, alle relative regole. Ogni eventuale palese e
grave violazione e' comunicata all'autorità dello Stato di bandiera.
Art. 9.
Infrastrutture per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i
servizi di assistenza al traffico marittimo
1. L'autorità marittima gestisce esclusivamente, per fini di sicurezza della
navigazione, gli impianti e le installazioni a terra idonei a ricevere ed utilizzare le
informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei
rapporti.
2. Ogni utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve
interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorità marittima. Le
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni per tale tipo di utilizzazione
sono subordinate al preventivo parere dell'amministrazione, che si esprime entro trenta
giorni dalla richiesta esclusivamente in relazione agli aspetti tecnici connessi alla
sicurezza della navigazione.
3. L'amministrazione gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del
traffico navale, nonche' le informazioni pervenute in sinergia con le autorità marittime
e provvede a renderle disponibili nell'ambito dell'Unione europea e più in generale in
ambito internazionale attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette
informazioni sono altresì rese disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale,
alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse
abbiano attinenza con tali materie.
4. Il personale impiegato nella gestione degli impianti e le installazioni del VTS e di
rapportazione navale e' qualificato presso il Centro di Formazione VTS
dell'amministrazione.
5. La realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1
deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi necessari per convogliare
le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere
operativi entro l'anno 2008.
Art. 10.
Registratori dei dati di viaggio
1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno
scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data
Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato Allegato. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli obblighi derivanti
dall'installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli
armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede
internazionale.
2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR)
le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle
classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45.
3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente
amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un
sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione
provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati
nonche' a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua
conclusione.
Art. 11.
Indagini sui sinistri
1. Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una
nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice
IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi. 2. L'amministrazione
collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero,
allorche' e' coinvolta una nave italiana.
TITOLO III
COMUNICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLE NAVI
(HAZMAT)
Art. 12.
Obblighi dello spedizioniere o del caricatore
1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a
bordo di una nave, a condizione che il comandante riceva una dichiarazione contenente le
informazioni di cui all'allegato I, punto 2.
2. Lo spedizioniere ovvero il caricatore trasmette al comandante la dichiarazione di
cui al comma 1 e deve assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponde
effettivamente a quello dichiarato.
Art. 13.
Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave, che trasporta merci pericolose o
inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni
di cui all'allegato I, punto 3.
2. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o
inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale
ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le
informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto
di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione e' disponibile al momento
della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse
sono comunicate non appena e' noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
3. L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per
un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e
adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta
dell'autorità interessata.
4. L'armatore, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al
carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. Le informazioni
sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e
delle procedure specificate nell'allegato III.
Art. 14.
Scambio telematico di dati fra Stati membri
1. L'amministrazione coopera con le autorità degli altri Stati membri per garantire
l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione
delle informazioni di cui all'allegato I.
2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei
messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;
b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
c) la trasmissione senza ritardo all'autorità competente di un altro Stato
membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose
o inquinanti che si trovano a bordo.
3. L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15.
Esenzioni
1. L'amministrazione può esonerare dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo
13 i servizi di linea effettuati tra porti dello Stato solo se:
a) la compagnia che svolge i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un
elenco delle navi utilizzate e lo trasmette all'autorità marittima competente;
b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I,
punto 3, sono messe a disposizione dell'autorità marittima che ne fa richiesta. La
compagnia istituisce un sistema interno che garantisce immediatamente la trasmissione
delle informazioni in forma elettronica a richiesta dell'autorità marittima competente,
ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
2. Quando un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di uno o più Stati
membri dell'Unione europea, l'amministrazione può concedere l'esenzione dall'obbligo di
cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1.
3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi
del presente articolo.
4. L'amministrazione revoca le esenzioni concesse qualora non vengano osservate le
condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2.
TITOLO IV
MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN
MARE
Art. 16.
Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
1. Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la
sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente:
a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti
condizioni:
1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17;
2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di rapportazione previsti dal presente
decreto o da altre disposizioni di legge;
3) hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS
posti sotto la responsabilità dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi
volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di
uno Stato membro;
c) le navi alle quali e' stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione
europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorità
competente di uno Stato membro.
2. L'autorità marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti
autorità degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.
3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorità marittima
competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, può effettuare ispezioni o verifiche,
le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 17.
Rapportazione di incidenti in mare
1. Il comandante di una nave che naviga all'interno della regione di interesse
nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, come individuata con decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, rapporta immediatamente
all'autorità marittima competente:
a) qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezza della nave, come
collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico,
eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
b) qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione, come
guasti o difetti idonei ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità della nave,
qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di
governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di
navigazione o di comunicazione;
c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento
delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze
inquinanti in mare;
d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.
2. Il messaggio di rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1 indica il nome della
nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, tutte le
indicazioni che consentano di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti
trasportate a bordo, il numero delle persone a bordo, i particolari dell'incidente e
qualsiasi informazione pertinente prevista dalla risoluzione 851(20) dell'IMO.
Art. 18.
Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
1. Se l'autorità marittima ritiene che, a causa di condizioni meteorologiche o marine
eccezionalmente avverse, sussiste un grave rischio di inquinamento della zona marittima o
costiera, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana
in mare:
a) fornisce al comandante della nave che si trova nella zona interessata o
intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteomarine e,
ove opportuno e possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave, il
carico, l'equipaggio e i passeggeri;
b) adotta tutte le misure idonee per agevolare il comando di bordo ad
acquisire un quadro di situazione quanto più completo e raccomanda ad una nave
particolare o a navi in generale, secondo i casi, di entrare ovvero di non entrare in
porto ovvero di non intraprendere la navigazione fino a quando non si ristabiliscono le
condizioni meteomarine e cessa il pericolo per le persone e l'ambiente;
c) limita o vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle acque
territoriali.
2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni di cui al comma 1
fermo restando la decisione che lo stesso comandante assume in base al suo giudizio
professionale in conformità alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorità
marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non e' conforme alle
misure di cui al comma 1, lettera b).
3. Le misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera b), sono
basate sulle previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse dal servizio
meteorologico dell'Aeronautica militare italiana.
Art. 19.
Misure relative agli incidenti in mare
1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17, l'autorità
marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV,
in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la
sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
2. L'armatore, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o
inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di
ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM,
informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'articolo 17, che si mette a
disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.
Art. 20.
Luoghi di rifugio
1. Il capo del compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di
pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di
giurisdizione tenuto conto prioritariamente dei vincoli ambientali e paesaggistici delle
aree costiere ad alta valenza e vocazione turistica, nonche' delle caratteristiche e della
tipologia della nave.
2. Le procedure adottate, in conformità con le pertinenti linee guida dell'IMO,
prevedono idonee misure per garantire che le navi in pericolo possano raggiungere un luogo
di rifugio, previa autorizzazione dell'autorità individuata dalla pianificazione
operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza
in corso.
3. Restano impregiudicati la disciplina ed i relativi piani in materia di ricerca e
salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.
Art. 21.
Informazioni delle parti interessate
1. L'autorità marittima, quando e' necessario, segnala via radio ogni incidente
comunicato ai sensi dell'articolo 17 e divulga le informazioni relative all'eventuale
presenza di ogni nave che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle
persone e dell'ambiente.
2. L'autorità marittima, che riceve notizie relative a fatti o situazioni idonei,
anche potenzialmente, a creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di
altro Stato membro, adotta le più appropriate misure per fornire ogni pertinente
informazione e consultazione e, laddove sia necessario, si rende disponibile per ogni
possibile forma di collaborazione.
Art. 22.
Designazione degli organismi competenti
1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo altra espressa
indicazione, all'autorità marittima del luogo di approdo della nave, ovvero ai Centri
Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) territorialmente competenti, come individuati dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per l'attività di
coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
2. Gli organismi di cui al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono alla messa in
atto delle rispettive azioni di competenza, ivi compresa la trasmissione delle
informazioni di cui all'articolo 21.
3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea, anche per le finalità del
presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie come individuate dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
Art. 23.
Cooperazione tra gli Stati membri
1. L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate ai sensi del
presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le
corrispondenti autorità di altri Stati membri per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati che
riguardano i movimenti, le previsioni d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative
al carico;
b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le
stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico
marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e
semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;
c) estendere la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il
traffico marittimo e aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione ed il
monitoraggio delle navi;
d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo ai
sensi dell'articolo 20.
Art. 24.
Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
1. L'amministrazione emana specifiche direttive alle autorità marittime per garantire
la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
2. Con le medesime direttive sono, altresì, impartite disposizioni per la verifica
periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a
soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle
informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.
Art. 25.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente o
l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.
2. Il comandante della nave o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro
seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58
euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
3. Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10,
comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro
cinquecentosedici a euro milletrentadue.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave,
l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti
dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero
fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a
bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di
pericolo, e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro
duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.
Art. 26.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, per la finanza pubblica.
ALLEGATO I
(art. 4, comma 1)
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE
1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 4 - INFORMAZIONI
GENERALI.
a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di
identificazione IMO o numero MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di
pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima, e orario stimato di
partenza da tale porto.
d) Numero totale di persone a bordo.
2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 12 - INFORMAZIONI SUL
CARICO.
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero
ONU, ove esistano, classi IMO di rischio o di conformità dei codici IMDG, IBC e IGC e, se
del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione
della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e se queste sono state
trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di
identificazione.
b) Indirizzo dove e' possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.
3. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 13
A. Informazioni generali.
a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di
identificazione IMO o numero MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Per la nave che lascia un porto nazionale: orario stimato di partenza dal
porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità
marittima competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.
d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un
porto nazionale: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di
pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente.
e) Numero totale delle persone a bordo.
B. Informazioni sul carico.
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero
ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se
del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle
merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità
di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano
di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o
inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.
c) Indirizzo dove e' possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.
4. . INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 5.
A - Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di
identificazione IMO o numero MMSI).
B - Data e ora.
C o D - Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e
distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.
E - Rotta.
F - Velocità.
I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.
P - Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.
T - Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.
W - Numero totale di persone a bordo.
X - Informazioni varie:
- caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile «bunker», per le navi che ne
trasportano più di 5000 tonnellate;
- status di navigazione.
5. Il comandante della nave informa immediatamente l'autorità marittima interessata di
qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi del presente allegato.
ALLEGATO II
(art. 6, comma 1)
PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO
I. SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS).
1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di
stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in poi, che
fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità europea, sono soggette
all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.
2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di
stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo
in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a
bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario seguente:
a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
b) navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di
sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;
c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza
lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza
lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre
la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza
lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre
la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;
f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza
lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre
la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.
II. REGISTRATORI DEI DATI DI VIAGGIO (SISTEMI VDR).
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di
un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione
della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n.
61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro
il 5 luglio 2002;
b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: al più
tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del 1° luglio
2002: entro il 1° gennaio 2004;
d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a
3000 tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo
in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio
conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non
oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio
2007;
b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma
inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di
decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.
ALLEGATO III
(art. 13, comma 4)
MESSAGGI ELETTRONICI
1. Le amministrazioni competenti assicurano lo sviluppo e la manutenzione delle
infrastrutture necessarie alla trasmissione, ricezione e conversione dei dati fra sistemi
che applicano la sintassi XML o Edifact, in base a servizi di comunicazione X. 400 o
Internet.
ALLEGATO IV
(art. 19, comma 1)
MISURE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA
PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE
1. Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte
all'art. 17, riguardanti una nave, l'autorità marittima ritiene nel rispetto del diritto
internazionale, che e' necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed
imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del
loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che e'
necessario proteggere l'ambiente marino può in particolare:
a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa
prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in
sicurezza della nave;
b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente
o per la sicurezza della navigazione;
c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di
rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione;
d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di
pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.