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testo di legge
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La legge della nautica si può scaricare sul sito della Guardia costiera Clicca
Documenti in originale obbligatori da tenere a bordo:
Natanti • un documento d’identità • assicurazione “Rc”:
obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in
modo visibile); • certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf); •
licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro
apparecchio ricetrasmittente Epirb, Ssb, etc.). • certificato d’uso
del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo).
Imbarcazioni • un documento d’identità • licenza di navigazione;
• certificato di sicurezza in corso di validità; • assicurazione “Rc”;
• certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf); • licenza
d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio
ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.);
L'assicurazione
E' OBBLIGATORIA PER I MOTORI, non per l'imbarcazione.
L’assicurazione per responsabilità civile (Rc), per i danni
prodotti alle persone, è obbligatoria per tutte le unità da diporto
(escluse quelle a remi e a vela non dotate di motore ausiliario).
L’assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per
tutti i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente
dall’unità alla quale vengono applicati. Il contrassegno
dell’assicurazione va esposto.
• La legge 172/2003 ha soppresso il limite dei 3 cavalli
fiscali, entro i quali era escluso l’obbligo di assicurazione.
L'apparato ricetrasmittente Vhf
E' obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa; può essere di tipo fisso (25watt) o portatile(5w).
Il Vhf può essere utilizzato ai fini del soccorso e della sicurezza in
mare o anche per il traffico di corrispondenza, ovvero per effettuare o
ricevere, tramite operatore, le tradizionali telefonate in collegamento
con la rete terrestre.
Per utilizzare un apparecchio Vhf in ogni caso è sempre necessario che
questo sia dotato della Licenza d’Esercizio e che chi lo adopera
(non necessariamente lo skipper) sia in possesso del Certificato
Limitato di Radiotelefonista. Imbarcazioni: Per gli
apparecchi Vhf da utilizzare sulle imbarcazioni, l’istanza della
richiesta per il rilascio della Licenza di Esercizio va presentata
all’ufficio marittimo di iscrizione dell’unità. Lo stesso ufficio
provvede:
- all’assegnazione del nominativo internazionale;
- al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- alla trasmissione dei documenti all’Ispettorato Regionale del
Ministero delle Comunicazioni, per il rilascio della licenza
definitiva.
La licenza provvisoria resta valida fino all’arrivo di quella
definitiva. Natanti:
La domanda per il rilascio della licenza di esercizio Rtf va
presentata, insieme al certificato di conformità dell’apparecchio,
all’Ispettorato Regionale del ministero delle Comunicazioni.
L’Ispettorato rilascia un indicativo di chiamata, che rimane valido
indipendentemente dall’unità su cui viene utilizzato il Vhf. Utilizzo per servizio di telefonia pubblica:
Chi vuole utilizzare l'apparato Vhf anche per “telefonare”, tramite
operatore a terra, deve stipulare un contratto con una delle due
concessionarie del servizio pubblico: Telemar o Telecom. In questo caso
tutte le pratiche amministrative (rilascio della licenza Rtf, rilascio
del “patentino, etc.) vengono svolte dai tecnici delle società
concessionarie. Il contratto con le concessionarie prevede un canone
annuale a cui vanno aggiunte le spese per il traffico telefonico che
viene effettuato.
Barche con marchio “CE”
Le unità da diporto marcate “CE” (natanti, imbarcazioni e navi) sono
suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione: A, B, C, D.
• categoria A: navigazione senza alcun limite;
• categoria B: navigazione d’altura, ovvero con vento fino a forza 8 e
onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
• categoria C: navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6 e
onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
• categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.
Natanti con marchio “CE”:
per chi volesse navigare con un natante fuori delle acque nazionali è
bene sapere che ogni unità che naviga in acqua extraterritoriali ha l’obbligo di battere bandiera. Un obbligo che deve essere provato da idonea documentazione. Si rischia il sequestro del natante.
Barche senza marchio “CE”
Natanti
Possono navigare entro 1 miglio dalla costa le seguenti unità: jole,
pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela
con superficie velica che non supera i 4 mq, (salvo diverse
disposizioni dell’autorità marittima).
• Possono navigare entro le 6 miglia dalla costa: tutte ad esclusione delle sopraddette.
• Possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati
per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un
organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del
documento deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro
le 12 miglia è valido anche l’estratto del Rid (Registro Imbarcazioni
Diporto)
– Imbarcazioni
• possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nella acque marittime;dal R.I.N.A. o ditta equiparata
• possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa
nelle acque marittime e in quelle interne;dal R.I.N.A. o ditta
equiparata Fascia
costiera:
200-300 mt dalla riva.
L’attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità
da diporto, sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime
locali. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla
riva. La possibilità di andare in costa è indicata da corsie delimitate
da boe. Consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.
Art. 60 - Denuncia di evento straordinario |
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1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono
verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o
alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve
farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni
dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica
di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro
ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad
investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
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