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 testo di legge Riduci

La legge della nautica si può scaricare sul sito della Guardia costiera Clicca


Documenti in originale obbligatori da tenere a bordo:

Natanti
• un documento d’identità
• assicurazione “Rc”: obbligatoria per tutti i motori
(il contrassegno deve essere esposto in modo visibile);
• certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
• licenza d’esercizio Rtf
(se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio
ricetrasmittente Epirb, Ssb, etc.).
• certificato d’uso del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo).
Imbarcazioni
• un documento d’identità
• licenza di navigazione;
• certificato di sicurezza in corso di validità;
• assicurazione “Rc”;
• certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
• licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf
o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.);



L'assicurazione

E' OBBLIGATORIA PER I MOTORI, non per l'imbarcazione.

L’assicurazione per responsabilità civile (Rc)
,
per i danni prodotti alle persone, è obbligatoria
per tutte le unità da diporto
(escluse quelle a remi e a vela non dotate di motore ausiliario).
L’assicurazione per responsabilità civile è
obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati.
Il contrassegno dell’assicurazione va esposto.
• La legge 172/2003 ha soppresso il limite dei 3 cavalli fiscali,
entro i quali era escluso l’obbligo di assicurazione.



L'apparato ricetrasmittente Vhf
E' obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano
oltre le sei miglia dalla costa;
può essere di tipo fisso (25watt) o portatile(5w).
Il Vhf può essere utilizzato ai fini del soccorso e della sicurezza in mare
o anche per il traffico di corrispondenza, ovvero per effettuare o ricevere,
tramite operatore, le tradizionali telefonate in collegamento con la rete terrestre.
Per utilizzare un apparecchio Vhf in ogni caso è sempre necessario
che questo sia dotato della Licenza d’Esercizio  e che chi lo adopera
(non necessariamente lo skipper) sia in possesso
del Certificato Limitato di Radiotelefonista.
 Imbarcazioni:
Per gli apparecchi Vhf da utilizzare sulle imbarcazioni, l’istanza della richiesta
per il rilascio della Licenza di Esercizio va presentata all’ufficio marittimo
di iscrizione dell’unità.
Lo stesso ufficio provvede: - all’assegnazione del nominativo internazionale;
- al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- alla trasmissione dei documenti all’Ispettorato Regionale del Ministero
delle Comunicazioni, per il rilascio della licenza definitiva.
La licenza provvisoria resta valida fino all’arrivo di quella definitiva.
 Natanti:
La domanda per il rilascio della licenza di esercizio Rtf va presentata,
insieme al certificato di conformità dell’apparecchio,
all’Ispettorato Regionale del ministero delle Comunicazioni.
L’Ispettorato rilascia un indicativo di chiamata, che rimane valido
indipendentemente dall’unità su cui viene utilizzato il Vhf.
Utilizzo per servizio di telefonia pubblica:
Chi vuole utilizzare l'apparato Vhf anche per “telefonare”,
tramite operatore a terra, deve stipulare un contratto con una delle due
concessionarie del servizio pubblico: Telemar o Telecom.
In questo caso tutte le pratiche amministrative
(rilascio della licenza Rtf, rilascio del “patentino, etc.) vengono svolte dai tecnici
delle società concessionarie. Il contratto con le concessionarie prevede
un canone annuale a cui vanno aggiunte le spese per il traffico telefonico che viene effettuato.

Barche con marchio “CE”
Le unità da diporto marcate “CE” (natanti, imbarcazioni e navi)
sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione:
A, B, C, D.
• categoria A: navigazione senza alcun limite;
• categoria B: navigazione d’altura, ovvero con vento fino a forza 8
e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
• categoria C: navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6
e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
• categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4
e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.

Natanti con marchio “CE”:
per chi volesse navigare con un natante fuori delle acque nazionali
è bene sapere che ogni unità che naviga in acqua extraterritoriali
ha l’obbligo di battere bandiera. Un obbligo che deve essere provato
da idonea documentazione. Si rischia il sequestro del natante.

Barche senza marchio “CE”
  Natanti

Possono navigare entro 1 miglio dalla costa
le seguenti unità:
jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela
con superficie velica che non supera i 4 mq,
(salvo diverse disposizioni dell’autorità marittima).

• Possono navigare entro le 6 miglia dalla costa: tutte ad esclusione
delle sopraddette.
• Possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati
per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del documento
deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l’estratto del Rid (Registro Imbarcazioni Diporto)
 – Imbarcazioni
• possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nella acque marittime;dal R.I.N.A. o ditta equiparata
• possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa
nelle acque marittime e in quelle interne;dal R.I.N.A. o ditta equiparata
Fascia costiera: 200-300 mt dalla riva.
L’attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità da diporto,
sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali.
Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva.
La possibilità di andare in costa è indicata da corsie delimitate da boe.
Consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.


Art. 60 - Denuncia di evento straordinario

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.





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