DISCIPINA APPLICABILE
Il contratto è regolato dalle
previsioni che seguono e dal Decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995,
dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in
materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del
20.04.1970, resa esecutiva con legge 29.12.1977, n. 1084, dalla
Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19.05.1932, n. 41 dalla
convenzione di Berna del 25.02.1961 sul trasporto ferroviario, resa
esecutiva con legge 02.03.1963, n. 806 in quanto applicabili ai servizi
oggetto del pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in materia del
codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non
derogate dalle previsioni del presente contratto.
ISCRIZIONI
L’accettazione
delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio
alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al momento della
conferma da parte dell’organizzatore stesso.
PAGAMENTI
All’atto
della prenotazione dovrà essere versato un acconto. Il saldo dovrà
essere effettuato 30 giorni prima della partenza e comunque non oltre
il 30 giugno. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la
data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento
della prenotazione.
ANNULLAMENTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL’IMPRESA
L’Organizzatore
può annullare il programma di viaggio senza indennità quando non sia
stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che
ciò sia portato a loro conoscenza 20 giorni lavorativi prima della data
di partenza, oppure per cause di forza maggiore escluso in ogni caso
l’eccesso di prenotazioni.
RINUNCIA AL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE
Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo in misura eccedente il 10%
-modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Al
consumatore che recede dal contratto per cause diverse da quelle di cui
sopra sarà addebitata la quota assicurativa, nonché la quota
individuale nelle seguenti percentuali:
10% per ritiro fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza
25% per ritiro da 29 a 20 giorni lavorativi dalla data di partenza
50% per ritiro da 19 a 10 giorni lavorativi dalla data di partenza
75% per ritiro da 9 a 3 giorni lavorativi dalla data di partenza
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.
Per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì.
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
Al
momento dell’iscrizione al viaggio è possibile stipulare una speciale
polizza assicurativa integrativa (facoltativa) contro le penalità
derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo
le condizioni generali previste dalla polizza della compagnia
assicuratrice scelta. Il costo della polizza è pari al 5% del costo
della vacanza o del viaggio.
SOSTITUZIONI E CAMBIO PRATICA
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a)
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b)
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto
subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura di € 50.
Il cedente ed il
cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del
presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica
del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di
cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLA PERSONA
Il
danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che
disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione Europea
e, in particolare, nei limiti previsti dalla Convenzione di Varsavia
del 12.10.1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con
legge 19.05.1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25.02.1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, e
dalla convenzione di Bruxelles del 23.04.1970 (c.c.v.), resa esecutiva
con legge 27.12.1977 n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità
dell’organizzatore, così come recepite nell’ordinamento.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni
mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore
sarà esonerato dalla responsabilità per danni alla persona o per danni
diversi di quelli alla persona qualora la mancata o inesatta esecuzione
del contratto sia imputabile al partecipante o sia dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore. L’organizzatore si impegna a prestare
ogni utile rimedio a soccorso del partecipante al fine di consentirgli
la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso l’inesatto adempimento del contratto
sia imputabile al partecipante stesso.
FONDO DI GARANZIA
Oversea è coperta da polizza ass. rct Unipol Assicurazioni
per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 dgls111 del
17.03.95 e in conformità all’art.71 della L.R. N. 33/2002. Se non
espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione è
possibile stipulare polizze assicurative facoltative per le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e
bagagli . Ai sensi dell’art. 21 D.lgt n.111 del 17.03.95 è stato
istituito il fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di
insolvenza o di fallimento della organizzazione.
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro della sede legale della organizzazione.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
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